CALCOLO IMU 2022

Data di pubblicazione:
11 Aprile 2022
CALCOLO IMU 2022

L’IMU è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e versa quanto dovuto.

E’ a disposizione dei contribuenti il Calcolatore IMU al seguente link:

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E102   

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2021.

La nuova Imposta Municipale Propria – IMU è stata istituita con Legge n. 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La TASI dal 1° gennaio 2020 è abolita e viene incorporata nell’IMU .

Il 16 giugno 2022 scade il termine per il versamento della rata in acconto dell’IMU per l’annualità 2022 che è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e le detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

Il versamento a saldo scade il 16 dicembre 2022 per l’imposta dovuta per l’intero anno, con l’eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Tabella sintetica con le novità IMU per l’anno corrente 2022

NB - Alcune delle novità sottostanti derivano da norme del 2020/21 con decorrenza prevista però dall'anno di imposta 2022.

RIDUZIONE IMU IMMOBILI ALL'ESTERO

Art. 1, comma 743, della Legge 234/2021

Limitatamente all'annualità 2022, la misura dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta al 37,5 per cento.

L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%.

ESENZIONE IMU "IMMOBILI MERCE” 

Art. 1, comma 751, della L. 160/20219

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.

Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

ABITAZIONE PRINCIPALE 

Art. 5-decies del DL 146/2021, conv. nella L. 215/2021

La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. 

ESENZIONE IMMOBILI DELLA CATEGORIA CATASTALE D3

Art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del DL 104/2020

Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

TRASMISSIONE DELIBERE TARIFFARIE

Decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021)

A decorre dall’anno di imposta 2022 corre l’obbligo di utilizzare, ai fini dell’invio telematico al Ministero dell’economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021, emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del DL 201/2011.

Si ricorda, inoltre, che per entrambe le fattispecie non spetta alcuna riserva di gettito a favore dello Stato anche nella ipotesi di classamento in una delle categorie del gruppo catastale “D”.

Infine, per effetto della limitazione (dal 2014) della riserva di gettito a favore dello Stato, limitata ai fabbricati del gruppo catastale “D”, dall’anno d’imposta 2020 sono stati eliminati i seguenti codici tributo:

· 3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO

· 3917 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO

· 3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO

e per gli Enti Pubblici:

· 352E IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO

· 354E IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO

- 356E IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO