ACCONTO IMU 2021

Data di pubblicazione:
12 Maggio 2021
ACCONTO  IMU 2021

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ACCONTO 2021 – SCADENZA 16 GIUGNO 2021

 

Le aliquote per l’anno 2021 per le SEGUENTI TIPOLOGIE DI IMMOBILI soggette al pagamento SONO RIMASTE INVARIATE:

 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

 

10,6‰

 

QUOTA COMUNE  COD. 3918

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

solo categorie A1 – A8 – A9

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.

 

4,0‰

 

Detrazione

€ 200,00

 

 

QUOTA COMUNE      COD. 3912

immobili AD USO ABITATIVO CONCESSE IN USO GRATUITO a parenti in linea retta, entro il 1° grado (genitori/figli), purchè occupata quale loro abitazione principale, compreso una pertinenza di ciascuna categoria catastale C/02 – C/06 – C/07.

 

7,8‰

 

QUOTA COMUNE

COD. 3918

immobili DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

 gruppo a – B - c   

 

 

10,6‰

 

QUOTA COMUNE  COD. 3918

AREE FABBRICABILI

 

 

 

10,6‰

QUOTA COMUNE  COD. 3916

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

 

 

 

1,00‰

QUOTA COMUNE  COD. 3913

Immobili MERCE, COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E GLI IMMOBILI NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI

 

 

 

1,00‰

QUOTA COMUNE  COD. 3939

immobili AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “d”

                                  QUOTA COMUNE     3‰   (COD. 3930)

                                             QUOTA STATO        7,6‰  (COD. 3925)

 

 

10,6‰

 

TERRENI AGRICOLI E INCOLTI POSSEDUTI DA PRIVATI

 

 

10,6‰

QUOTA COMUNE      COD. 3914

TERRENI AGRICOLI COLTIVATI E NON

quando POSSEDUTI DA  IMPRENDITORI. AGRICOLI

 

ESENTI

 

 

 

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

     

 

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre). È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Dal 2021 la rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell’anno precedente. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell’anno.

 

  • COMODATO GRATUITO – AGEVOLAZIONI IMU -

Dal 01 gennaio 2016, con la Legge di Stabilità 2016, è stata introdotta una riduzione per gli immobili dati in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli).

 

Per poter usufruire della riduzione del 50% della base imponibile delle suddette abitazioni occorre rispettare le seguenti condizioni da applicarsi contemporaneamente:

 

  1. Il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli).
  2. Il contratto di comodato deve essere REGISTRATO (ciò comporta un onere di € 200,00 per la registrazione all’Agenzia delle Entrate, più € 16,00 di marche da bollo per ogni 4 facciate scritte di contratto).
  3. L’abitazione oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:A1-A8-A9.
  4. Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato (quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso comune).
  5. Il comodatario, deve utilizzare l’immobile “come abitazione principale”, quindi deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente.
  6. Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia; è previsto che il comodante possa possedere, nello stesso comune, ove è ubicato l’immobile dato in comodato, anche la propria abitazione principale e le sue pertinenze.
  7. Il comodante deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30/06/2021 per l’anno 2020, allegando copia del contratto di comodato registrato.

 

PENSIONATI ESTERI

Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’IMU dovuta.

 

IL VERSAMENTO si effettua utilizzando il modello F24, presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo di commissione, oppure avvalendosi dei servizi di home-banking

 

Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il comune di Gorla Minore è:     E102

 

I CODICI TRIBUTO da utilizzare sono i seguenti:

  • 3912   IMU - Abitazione principale e pertinenze (A1,A8,A9) – COMUNE
  • 3913   IMU – Fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
  • 3914    IMU – Terreni agricoli – COMUNE
  • 3916    IMU - Aree fabbricabili - COMUNE
  • 3918    IMU - Altri fabbricati – COMUNE
  • 3923    IMU – Fabbricati MERCE - COMUNE
  • 3925    IMU - Gruppo  D – Quota STATO
  • 3930    IMU - Gruppo D – Quota COMUNE

 

 

 

SCADENZA

MISURA

16 GIUGNO 2021

50%

 

 

 

AREE FABBRICABILI

AZZONAMENTO DEL P.G.T.

€/mq.

zone A

centri storici e nuclei di antica formazione

144,00

zone B

residenziale di completamento

144,00

zone BV

residenziale di completamento e di verde privato

fino a 1000 mq

da 1001 a 1499 mq

oltre mq 1500

 

103

90

70

zone BC

residenziale di completamento per piani attuativi vigenti

144,00

zone BD

produttivo di completamento per servizi urbani

134,00

zone B/SU

di ristrutturazione e di completamento per servizi urbani

134,00

zone C

per residenza

118,00

zone C/S

per servizi

108,00

zone D

per insediamenti produttivi

108,00

 

   

 

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19

Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020. L’articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU. A questa, si aggiunge l’esenzione già disposta dall’articolo 78 del Dl 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri.

La legge di Bilancio 2021 ha stabilito l’esonero dal pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti fattispecie:

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il D.L. “Sostegni” ha esentato dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.

 

L’IMU è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e versa quanto dovuto.

E’ a disposizione dei contribuenti il Calcolatore IMU al seguente link:

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E102   

Ultimo aggiornamento

Giovedi 26 Gennaio 2023