IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ACCONTO 2021 – SCADENZA 16 GIUGNO 2021
Le aliquote per l’anno 2021 per le SEGUENTI TIPOLOGIE DI IMMOBILI soggette al pagamento SONO RIMASTE INVARIATE:
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni |
10,6‰
QUOTA COMUNE COD. 3918 |
|
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE solo categorie A1 – A8 – A9 Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale. |
4,0‰
Detrazione € 200,00
QUOTA COMUNE COD. 3912 |
|
immobili AD USO ABITATIVO CONCESSE IN USO GRATUITO a parenti in linea retta, entro il 1° grado (genitori/figli), purchè occupata quale loro abitazione principale, compreso una pertinenza di ciascuna categoria catastale C/02 – C/06 – C/07.
|
7,8‰
QUOTA COMUNE COD. 3918 |
|
immobili DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE gruppo a – B - c
|
10,6‰
QUOTA COMUNE COD. 3918 |
|
AREE FABBRICABILI
|
10,6‰ QUOTA COMUNE COD. 3916 |
|
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
|
1,00‰ QUOTA COMUNE COD. 3913 |
|
Immobili MERCE, COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E GLI IMMOBILI NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI
|
1,00‰ QUOTA COMUNE COD. 3939 |
|
immobili AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “d” QUOTA COMUNE 3‰ (COD. 3930) QUOTA STATO 7,6‰ (COD. 3925) |
10,6‰
|
|
TERRENI AGRICOLI E INCOLTI POSSEDUTI DA PRIVATI
|
10,6‰ QUOTA COMUNE COD. 3914 |
|
TERRENI AGRICOLI COLTIVATI E NON quando POSSEDUTI DA IMPRENDITORI. AGRICOLI |
ESENTI |
|
|
|
|
|
ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO |
|
Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre). È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
Dal 2021 la rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell’anno precedente. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell’anno.
Dal 01 gennaio 2016, con la Legge di Stabilità 2016, è stata introdotta una riduzione per gli immobili dati in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli).
Per poter usufruire della riduzione del 50% della base imponibile delle suddette abitazioni occorre rispettare le seguenti condizioni da applicarsi contemporaneamente:
PENSIONATI ESTERI |
Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’IMU dovuta.
IL VERSAMENTO si effettua utilizzando il modello F24, presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo di commissione, oppure avvalendosi dei servizi di home-banking
Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il comune di Gorla Minore è: E102
I CODICI TRIBUTO da utilizzare sono i seguenti:
SCADENZA |
MISURA |
16 GIUGNO 2021 |
50% |
AREE FABBRICABILI
AZZONAMENTO DEL P.G.T. |
€/mq. |
|
zone A |
centri storici e nuclei di antica formazione |
144,00 |
zone B |
residenziale di completamento |
144,00 |
zone BV |
residenziale di completamento e di verde privato fino a 1000 mq da 1001 a 1499 mq oltre mq 1500 |
103 90 70 |
zone BC |
residenziale di completamento per piani attuativi vigenti |
144,00 |
zone BD |
produttivo di completamento per servizi urbani |
134,00 |
zone B/SU |
di ristrutturazione e di completamento per servizi urbani |
134,00 |
zone C |
per residenza |
118,00 |
zone C/S |
per servizi |
108,00 |
zone D |
per insediamenti produttivi |
108,00 |
|
AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19 |
Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020. L’articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU. A questa, si aggiunge l’esenzione già disposta dall’articolo 78 del Dl 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri.
La legge di Bilancio 2021 ha stabilito l’esonero dal pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti fattispecie:
Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.
Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Il D.L. “Sostegni” ha esentato dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.
L’IMU è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e versa quanto dovuto.
E’ a disposizione dei contribuenti il Calcolatore IMU al seguente link:
Ultimo aggiornamento
Giovedi 26 Gennaio 2023