Si informa che già dall’anno 2020 (anno d’imposta 2019), l’Agenzia delle Entrate non effettuerà più la distribuzione in formato cartaceo dei modelli 730 e Redditi persone fisiche (UNICO – fascicoli 1 e 2) tramite gli uffici comunali.
L’art. 3, comma 3-bis del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, ha abrogato tale previsione in precedenza recata dall’art. 3, comma 3 del DPR 22 luglio 1998 n. 322.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-730-2022-cittadini (730) (clicca qui)
https://agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modelli-e-istruzioni-redditi-pf-2022 (Modello Unico Persone Fisiche) (clicca qui)
L’Addizionale Comunale all’IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’aliquota stabilita da ciascun Comune.
La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile 2022.
Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata.
Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini potranno accedere all’area riservata utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali
credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
Carta d'identità elettronica (CIE)
Carta nazionale dei servizi (CNS)
riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni. Di conseguenza le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti.
Per conoscere le modalità di accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate cliccare qui
L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, viene modulata in base alle aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabilite come segue:
ALIQUOTE ANNO 2022 CON NUOVI SCAGLIONI:
Scaglione da 0 a € 15.000 0,50%
Da € 15.000 a € 28.000 0,60%
Da € 28.000 a € 50.000 0,70%
Oltre € 50.000 0,80%
L’Addizionale non è dovuta se il reddito complessivo annuo imponibile, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l’importo di 15.000 euro.
Le aliquote per l'anno anno 2021 erano rimaste invariate con l'anno 2020:
Scaglione da 0 a € 15.000 0,50%
Da € 15.000 a € 28.000 0,60%
Da € 28.000 a € 55.000 0,70%
Da € 55.000 a € 75.000 0,79%
Oltre € 75.000 0,80%
L’Addizionale non è dovuta se il reddito complessivo annuo imponibile, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l’importo di 15.000 euro.
A CHI RIVOLGERSI:
SERVIZIO TRIBUTI
Tel: 0331 607234 -231
Fax: 0331 607255
Email: tributi@comune.gorlaminore.va.it
Ufficio Tributi – Via Roma n. 56
tel. 0331/607231 – 607234
fax 0331/607255
e-mail: tributi@comune.gorlaminore.va.it
COSTI:
Il versamento è effettuato tramite modello F24; i codici tributo da utilizzare sono stati ridenominati dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 368/E del 12 dicembre 2007.
COMUNE DI GORLA MINORE CODICE ENTE E102
ACCONTO
Cod.Tributo 3847 - "Addizionale Comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto"
Cod.Tributo 3843 - "Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione. Acconto"
Cod.Tributo 3845 - Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730. Acconto"
SALDO
Cod.Tributo 3848 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo"
Cod.Tributo 3844 - "Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione. Saldo"
Cod.Tributo 3846 - "Addizionale comunale all'IRPEF - trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730. Saldo"
Cod.Tributo 3857 - "Interessi pagamento dilazionato" - autotassazione addizionale comunale all'IRPEF
Le aliquote sono consultabili nel sito del Dipartimento delle Finanze www.finanze.gov - Fiscalità locale.
NORME COMUNALI O SUPERIORI:
D.Lgs. 28/09/1998 n° 360
Delibera n° 13 del 28/02/2000 di applicazione aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
D.LGS 14/03/2011 N. 23 art. 5)