Saldo IMU 2021

Scadenza 16/12/2021

Data:

15 novembre 2021

Immagine principale

Descrizione

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

SALDO 2021 – SCADENZA 16 DICEMBRE 2021

Le aliquote per l’anno 2021 per le SEGUENTI TIPOLOGIE DI IMMOBILI soggette al pagamento SONO RIMASTE INVARIATE:

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

 

10,6‰

 

QUOTA COMUNE  COD. 3918

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

solo categorie A1 – A8 – A9

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.

 

4,0‰

 

Detrazione

€ 200,00

 

 

QUOTA COMUNE      COD. 3912

immobili AD USO ABITATIVO CONCESSE IN USO GRATUITO a parenti in linea retta, entro il 1° grado (genitori/figli), purchè occupata quale loro abitazione principale, compreso una pertinenza di ciascuna categoria catastale C/02 – C/06 – C/07.

 

7,8‰

 

QUOTA COMUNE

COD. 3918

immobili DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

 gruppo a – B - c   

 

 

10,6‰

 

QUOTA COMUNE  COD. 3918

AREE FABBRICABILI

 

 

 

10,6‰

QUOTA COMUNE  COD. 3916

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

 

 

 

1,00‰

QUOTA COMUNE  COD. 3913

Immobili MERCE, COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E GLI IMMOBILI NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI

 

 

 

1,00‰

QUOTA COMUNE  COD. 3939

immobili AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “d”

                                  QUOTA COMUNE     3‰   (COD. 3930)

                                             QUOTA STATO        7,6‰  (COD. 3925)

 

 

10,6‰

 

TERRENI AGRICOLI E INCOLTI POSSEDUTI DA PRIVATI

 

 

10,6‰

QUOTA COMUNE      COD. 3914

TERRENI AGRICOLI COLTIVATI E NON

quando POSSEDUTI DA  IMPRENDITORI. AGRICOLI

 

ESENTI

 

 

 

Il versamento della seconda rata è da effettuare ENTRO IL 16 DICEMBRE 2021 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Dal 2021 la rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell’anno precedente. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell’anno.

 

 

COMODATO GRATUITO – AGEVOLAZIONI IMU -

Dal 01 gennaio 2016, con la Legge di Stabilità 2016, è stata introdotta una riduzione per gli immobili dati in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli).

 

Per poter usufruire della riduzione del 50% della base imponibile delle suddette abitazioni occorre rispettare le seguenti condizioni da applicarsi contemporaneamente:

 

  1. Il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli).
  2. Il contratto di comodato deve essere REGISTRATO (ciò comporta un onere di € 200,00 per la registrazione all’Agenzia delle Entrate, più € 16,00 di marche da bollo per ogni 4 facciate scritte di contratto).
  3. L’abitazione oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:A1-A8-A9.
  4. Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato (quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso comune).
  5. Il comodatario, deve utilizzare l’immobile “come abitazione principale”, quindi deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente.
  6. Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia; è previsto che il comodante possa possedere, nello stesso comune, ove è ubicato l’immobile dato in comodato, anche la propria abitazione principale e le sue pertinenze.
  7. Il comodante deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30/06/2021 per l’anno 2020, allegando copia del contratto di comodato registrato.

 

PENSIONATI ESTERI

Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’IMU dovuta.

 

IL VERSAMENTO si effettua utilizzando il modello F24, presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo di commissione, oppure avvalendosi dei servizi di home-banking

 

Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il comune di Gorla Minore è:     E102

 

I CODICI TRIBUTO da utilizzare sono i seguenti:

3912   IMU - Abitazione principale e pertinenze (A1,A8,A9) – COMUNE

3913   IMU – Fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE

3914    IMU – Terreni agricoli – COMUNE

3916    IMU - Aree fabbricabili - COMUNE

3918    IMU - Altri fabbricati – COMUNE

3923    IMU – Fabbricati MERCE - COMUNE

3925    IMU - Gruppo  D – Quota STATO

3930    IMU - Gruppo D – Quota COMUNE

 

 

 

SCADENZA

MISURA

16 DICEMBRE 2021

Il versamento della seconda rata è da effettuarsi a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

 

 

 

AREE FABBRICABILI

AZZONAMENTO DEL P.G.T.

€/mq.

zone A

centri storici e nuclei di antica formazione

144,00

zone B

residenziale di completamento

144,00

zone BV

residenziale di completamento e di verde privato

fino a 1000 mq

da 1001 a 1499 mq

oltre mq 1500

 

103

90

70

zone BC

residenziale di completamento per piani attuativi vigenti

144,00

zone BD

produttivo di completamento per servizi urbani

134,00

zone B/SU

di ristrutturazione e di completamento per servizi urbani

134,00

zone C

per residenza

118,00

zone C/S

per servizi

108,00

zone D

per insediamenti produttivi

108,00

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFITTI CONCORDATI

 In relazione agli immobili concessi da proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria ) ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 della Legge 431/1998 (c.d. affitti concordati) l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita è ridotta del 75%.

 Al fine di poter utilizzare l'aliquota IMU prevista è richiesta la presentazione dell’apposita istanza/dichiarazione, scaricabile dal sito istituzionale, ove non già precedentemente protocollata. A tale scopo è necessario allegare copia del contratto sottoscritto e debitamente registrato, nonché redatto in conformità del nuovo Accordo territoriale  stipulato tra il Comune di Gorla Minore le associazioni sindacali dei conduttori e dei proprietari e l’attestazione bilaterale di rispondenza dei contenuti economici e normativi dell’accordo. La dichiarazione ha valore fino alla scadenza del contratto. In caso contrario dovrà essere presentata una nuova dichiarazione attestante l’avvenuta variazione oppure la cessazione dell’agevolazione.

 

 

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19

Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020. L’articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU. A questa, si aggiunge l’esenzione già disposta dall’articolo 78 del Dl 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri.

La legge di Bilancio 2021 ha stabilito l’esonero dal pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti fattispecie:

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;

immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il D.L. “Sostegni” ha esentato dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.

 

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi effetti sull’IMU 2021:

• non è dovuta l’IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

• non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa a: a) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; b) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; c) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

• non è dovuta l’IMU 2021, ai sensi del D.L. n. 73/2021, dai proprietari, persone fisiche, che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosita' entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa sino al 30 giugno 2021, relativa all'immobile predetto. L'esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad pag. 12 Guida operativa al calcolo d’imposta IMU 2021 14 novembre 2021 uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosita' successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. Tali soggetti hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Coloro che hanno versato l'imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2021, hanno diritto al rimborso dell'intero importo corrisposto.

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

L’OMESSO o PARZIALE VERSAMENTO dell’ IMU 2021 dovuta alle scadenze previste (acconto 2021 entro il 16 giugno 2021 e saldo 2021 entro il 16 dicembre 2021), comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può, però, evitare l’applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO, disciplinato dalla L. 160/2019, attraverso il versamento spontaneo: imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati, come segue:

 GIORNI DI RITARDO SANZIONE dal 1° al 14° giorno di ritardo 0,1%

per ogni giorno di ritardo dal 15° al 30° giorno 1,50%

dal 31° al 90° giorno 1,67%

dal 91° entro 1 anno dall'omissione 3,75%

entro 2 anni dall'omissione 4,29%

oltre 2 anni dall'omissione 5%

Gli interessi legali sono dovuti:

• nella misura dello 0,20 % annuo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

 • nella misura dello 0,10 % annuo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

• nella misura dello 0,30 % annuo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

• nella misura dello 0,80 % annuo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

 • nella misura dello 0,05 % annuo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

 • nella misura dello 0,01 % annuo dal 1 gennaio 2021 Gli interessi maturano sull’importo da pagare (tributo da regolarizzare) calcolati giorno per giorno, secondo il calendario civile, dal giorno successivo alla data di scadenza fino alla data del pagamento usando la seguente formula:

Tributo da regolarizzare x (tasso di interesse legale/100) x (n°giorni/365)

L’IMU è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e versa quanto dovuto.

E’ a disposizione dei contribuenti il Calcolatore IMU al seguente link:

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E102   

Allegati

A cura di

Ufficio Tributi

Gorla Minore, 56, Via Roma, Gorla Minore, Varese, Lombardia, 21055, Italia

Telefono: 0331607231
Telefono: 0331607234
Email: tributi@comune.gorlaminore.va.it

Pagina aggiornata il 28/08/2024