SALDO 2023 – SCADENZA 18 DICEMBRE 2023
Le aliquote per l’anno 2023 per le SEGUENTI TIPOLOGIE DI IMMOBILI soggette al pagamento SONO RIMASTE INVARIATE:
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
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10,6‰
QUOTA COMUNE COD. 3918
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ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
solo categorie A1 – A8 – A9
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.
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4,0‰
Detrazione
€ 200,00
QUOTA COMUNE COD. 3912
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immobili AD USO ABITATIVO CONCESSE IN USO GRATUITO a parenti in linea retta, entro il 1° grado (genitori/figli), purchè occupata quale loro abitazione principale, compreso una pertinenza di ciascuna categoria catastale C/02 – C/06 – C/07.
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7,8‰
QUOTA COMUNE
COD. 3918
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immobili DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
gruppo a – B - c
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10,6‰
QUOTA COMUNE COD. 3918
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AREE FABBRICABILI
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10,6‰
QUOTA COMUNE COD. 3916
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FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
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1,00‰
QUOTA COMUNE COD. 3913
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immobili AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “d”
QUOTA COMUNE 3‰ (COD. 3930)
QUOTA STATO 7,6‰ (COD. 3925)
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10,6‰
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TERRENI AGRICOLI E INCOLTI POSSEDUTI DA PRIVATI
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10,6‰
QUOTA COMUNE COD. 3914
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TERRENI AGRICOLI COLTIVATI E NON
quando POSSEDUTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI
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ESENTI
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ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO
Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre). È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
Dal 2021 la rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell’anno precedente. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell’anno.
- COMODATO GRATUITO – AGEVOLAZIONI IMU -
Dal 01 gennaio 2016, con la Legge di Stabilità 2016, è stata introdotta una riduzione per gli immobili dati in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli).
Per poter usufruire della riduzione del 50% della base imponibile delle suddette abitazioni occorre rispettare le seguenti condizioni da applicarsi contemporaneamente:
- Il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli).
- Il contratto di comodato deve essere REGISTRATO (ciò comporta un onere di € 200,00 per la registrazione all’Agenzia delle Entrate, più € 16,00 di marche da bollo per ogni 4 facciate scritte di contratto).
- L’abitazione oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:A1-A8-A9.
- Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato (quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso comune).
- Il comodatario, deve utilizzare l’immobile “come abitazione principale”, quindi deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente.
- Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia; è previsto che il comodante possa possedere, nello stesso comune, ove è ubicato l’immobile dato in comodato, anche la propria abitazione principale e le sue pertinenze.
- Il comodante deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30/06/2023 per l’anno 2022, allegando copia del contratto di comodato registrato.
IL VERSAMENTO si effettua utilizzando il modello F24, presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo di commissione, oppure avvalendosi dei servizi di home-banking
Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il comune di Gorla Minore è: E102
I CODICI TRIBUTO da utilizzare sono i seguenti:
- 3912 IMU - Abitazione principale e pertinenze (A1,A8,A9) – COMUNE
- 3913 IMU – Fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
- 3914 IMU – Terreni agricoli – COMUNE
- 3916 IMU - Aree fabbricabili - COMUNE
- 3918 IMU - Altri fabbricati – COMUNE
- 3923 IMU – Fabbricati MERCE - COMUNE
- 3925 IMU - Gruppo D – Quota STATO
- 3930 IMU - Gruppo D – Quota COMUNE
SCADENZA
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MISURA
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18 DICEMBRE 2023
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Il calcolo del saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno deve essere fatto utilizzando le aliquote pubblicate nel sito del Dipartimento delle finanze del MEF, alla data del 28 ottobre 2023 di ciascun anno. |
AREE FABBRICABILI
AZZONAMENTO DEL P.G.T.
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€/mq.
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zone A
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centri storici e nuclei di antica formazione
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144,00
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zone B
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residenziale di completamento
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144,00
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zone BV
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residenziale di completamento e di verde privato
fino a 1000 mq
da 1001 a 1499 mq
oltre mq 1500
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103
90
70
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zone BC
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residenziale di completamento per piani attuativi vigenti
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144,00
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zone BD
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produttivo di completamento per servizi urbani
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134,00
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zone B/SU
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di ristrutturazione e di completamento per servizi urbani
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134,00
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zone C
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per residenza
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118,00
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zone C/S
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per servizi
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108,00
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zone D
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per insediamenti produttivi
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108,00
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L’IMU è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e versa quanto dovuto.
E’ a disposizione dei contribuenti il Calcolatore IMU al seguente link:
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E102