IMU 2024 - Ravvedimento operoso

IMU

Data:

04 marzo 2025

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Descrizione

Si comunica che il 16 dicembre 2024 è scaduto il termine per il versamento del saldo IMU 2024.

Dopo tale data è possibile procedere al pagamento in autoliquidazione dell’imposta dovuta tramite l’istituto del “RAVVEDIMENTO OPEROSO”  che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto.  

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Oltre alle sanzioni il contribuente deve versare gli interessi, per ogni giorno di ritardo, calcolati in base al tasso di interesse legale annuo, fissato dai decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze.

A tale fine é disponibile il calcolatore online cliccando sul banner  https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E102 

Con il DLgs 14 giugno 2024, n. 87, è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario. Di seguito si riportano le novità:

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024

Dal 1° settembre 2024 si applica la nuova sanzione del 25%, declinata in base alle nuove regole del ravvedimento operoso, ovvero seguenti misure:

  • 0,083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1,25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1,39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90giorni dalla scadenza;
  • 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
  • 4,17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso per violazioni precedenti al 1° settembre 2024

Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del precedente ravvedimento operoso, ovvero:

  • 0,1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1,5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1,67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza.
  • 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.

 

Allegati

A cura di

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Pagina aggiornata il 06/03/2025