Richiesta Accesso agli atti

Servizio attivo

Ogni cittadino ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi (ad eccezione di quelli coperti da segreto d'ufficio, dalla privacy, etc.). Legge 241/90.

A chi è rivolto

A tutti i Cittadini

Descrizione

Il D.lgs. 97/2016 ha modificato il D.lgs. 33/2013 (decreto trasparenza) introducendo una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of Information Act (c.d. FOIA).

Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge, richiamati all’art. 5-bis del citato D.lgs. n. 33/2013.

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione ma anche ai dati e ai documenti per i quali non è previsto tale obbligo e che l'amministrazione deve quindi fornire, fatte salve le previste eccezioni, al richiedente.

L'accesso civico generalizzato, che configura un diritto di informazione fondato sul principio democratico, non abroga né sostituisce le altre norme che regolano il diritto di accesso dell’interessato previste dall'ordinamento, a cominciare dall’accesso documentale di cui alla L. 241/1990 e s.m.i.

I limiti all’accesso civico generalizzato stabiliti dall’art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 sono i seguenti:

    1. 1. L'accesso civico generalizzato e' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
      • a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
      • b) la sicurezza nazionale;
      • c) la difesa e le questioni militari;
      • d) le relazioni internazionali;
      • e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
      • f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
      • g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.
    1. 2. L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
      • a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
      • b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
      • c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
    1. 3. Il diritto di accesso civico generalizzato, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Accesso civico e altri diritti di accesso ai documenti del comune

Tra le misure adottate per prevenire la corruzione, mediante l’adozione di procedimenti trasparenti e pubblici il legislatore con il Decreto legislativo 33/2013, da ultimo modificato a maggio 2016, ha disposto la creazione obbligatoria, sul sito istituzionale di ogni pubblica amministrazione, di una sezione denominata: “Amministrazione trasparente”.

Ogni cittadino senza recarsi in comune può quindi consultare, in questa sezione del sito, tutti i documenti dell’attività degli uffici comunali, compresi i contatti e i riferimenti dei vari uffici e le istruzioni per i vari procedimenti che permettono la fruizione dei servizi comunali.

L’accesso civico

Se il cittadino non trova nelle pagine del sito comunale i dati e le informazioni che cerca potrà richiederli direttamente in comune facendo una istanza di “Accesso civico”, compilando il modulo: “Istanza di accesso civico”

L’istanza andrà presentata all’ufficio protocollo comunale o all’URP e dovrà essere recapitata al Responsabile comunale per la trasparenza

Questa istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione, è gratuita ed esente dal bollo e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)

Se il comune non provvede con celerità alla pubblicazione dei dati omessi e/o alla consegna al richiedente, scattano delle gravi responsabilità di tipo amministrativo e disciplinare per il dirigente o il funzionario comunale che doveva provvedere alla pubblicazione e non lo ha fatto.

La tutela del cittadino “contro” le richieste di accesso fatte da altri rispetto ai suoi dati

Se ciascun cittadino ha un diritto illimitato ad accedere ai dati del comune, anche gli altri cittadini hanno il medesimo diritto, anche per i dati che lo riguardano. 

I diritti di riservatezza (la privacy) sembrano completamente disattesi. 

A tutela della privacy il legislatore ha previsto la notifica ai controinteressati delle istanza di accesso che riguardano dati personali riferiti a terze persone, e ha posto dei limiti alla pubblicazione di questi dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute.

In estrema sintesi quando il comune riceve una richiesta di accesso civico per dei documenti o atti in cui sono contenuti dei dati personali diversi da quelli del richiedente, deve darne notizia preventiva al cittadino controinteressato, che potrà opporsi con un’adeguata e motivata nota al comune.

Spetterà poi al funzionario comunale decidere se prevale la trasparenza dell’attività amministrativa o la privacy del cittadino controinteressato o se potrà attivare dei meccanismi per salvaguardare entrambi i diritti.

Gli altri diritti di accesso

Questa nuova grande “apertura” non ha eliminato gli altri diritti di accesso, che possono essere attivati qualora si proceda per questioni di una certa complessità o per finalità diverse da quelle semplicemente conoscitive. Ricordiamo dunque gli “altri” diritti di accesso, con il link alle relative norme:

Accesso ordinario: a favore dei cittadini che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; previsto dall’art. 22 e seguenti della  Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Accesso del consigliere comunale: previsto dall’art. 43 (Diritti dei consiglieri) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Accesso ai propri dati personali: detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica, previsto dall’’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive – previsto dall’art. 391-quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione)  del Codice di Procedura Penale.

Accesso ambientale – previsto dall art. 3 (Accesso all'informazione ambientale su richiesta) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Accesso sugli appalti – previsto dall’art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”.

Fonti ulteriori

Per maggiori informazioni, si rimanda alla la circolare n.1/2019 sulla “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, e al Portale denominato FOIA - Centro nazionale di competenza, che dà accesso a corsi on line, norme, direttive, circolari e ad una notevole rassegna di giurisprudenza.

Come fare

Per la visione degli atti il cittadino deve presentare richiesta all'Ufficio protocollo utilizzando un apposito modulo a disposizione presso gli Uffici comunali.

Il Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato è il Responsabile dell’Ufficio che detiene i dati, i documenti e le informazioni richieste. Apri l'elenco dei servizi e degli uffici comunali.

La domanda può essere inviata al Comune di Gorla Minore utilizzando l'apposito modulo (vedi di seguito), attraverso i seguenti canali:
Fax: 0331 607255
PEC: comune.gorlaminore@postecert.it
Indirizzo: via Roma 56 – 21055 Gorla Minore (VA)

Cosa serve

La compilazione del modulo 

Nel modulo di accesso civico generalizzato è necessario identificare con precisione i dati, le informazioni o i documenti richiesti, con esplicita indicazione dei periodi di tempo cui si riferiscono.
Sono ostensibili al richiedente solo i dati e le informazioni detenute dall’Amministrazione procedente.

L'Amministrazione non è tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l’Amministrazione non è tenuta a rielaborare i dati ai fini dell’accesso, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’Amministrazione stessa.

ATTENZIONE:

Ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, D.lgs. 33/2013, la documentazione richiesta sarà rilasciata previo oscuramento dei relativi dati e informazioni che risultino sproporzionate, eccedenti e non pertinenti l’esigenza informativa del richiedente, onde evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati relativi a:

  • a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  • b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Pertanto, l’eventuale ostensione di tali dati e informazioni deve essere ESPLICITAMENTE richiesta nella presente istanza di accesso generalizzato e, in ogni caso, darà luogo all’interpello dei controinteressati da parte dell’Amministrazione procedente. L’eventuale opposizione dei controinteressati può dare luogo al diniego dell’accesso, all’accesso parziale o al differimento dell’accesso, secondo la valutazione operata dall’Amministrazione procedente.

Qualora trattasi di dati e informazioni oggetto di eccezione assoluta (divieto) al diritto di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5-bis D.lgs. 33/2013 e della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza, l’Amministrazione procedente provvederà in ogni caso al diniego all’accesso, ovvero all’oscuramento delle parti non ostensibili della documentazione richiesta, ovvero, qualora l’eccezione sia riferibile ad un certo periodo di tempo, al differimento dell’accesso.

Cosa si ottiene

Visione degli atti

Tempi e scadenze

L'Ufficio compentente provvede a contattare telefonicamente (entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta) per comunicare la data utile per la visione e/o il ritiro della documentazione richiesta.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiesta Accesso agli atti direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Protocollo

Gorla Minore, 56, Via Roma, Gorla Minore, Varese, Lombardia, 21055, Italia

Telefono: 0331607210
Email: protocollo@comune.gorlaminore.va.it
PEC: comune.gorlaminore@postecert.it

Pagina aggiornata il 04/03/2024