IMU - Imposta municipale propria

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L'Imposta Municipale Propria (I.M.U) è stata istituita con l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011 "Salva Italia" o "Manovra Monti" convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011

A chi è rivolto

CHI DEVE PAGARE - SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell'IMU (cioè le persone fisiche o giuridiche obbligate al pagamento) sono:

  •   Il proprietario
  •   Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi
  •   Il coniuge assegnatario della casa coniugale con assegnazione disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  •    Il concessionario di aree demaniali
  •   Il locatario finanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Descrizione

L'Imposta Municipale Propria (I.M.U) è stata istituita con l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011 "Salva Italia" o "Manovra Monti" convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) dal 1° gennaio 2012.

Dall'anno 2013, il D.L. 54 del 21 maggio 2013 ha modificato, per alcune fattispecie,  l'applicazione dell'imposta rispetto al 2012.

Di seguito vengono fornite le informazioni riguardanti il nuovo tributo, rinviando per gli approfondimenti alla documentazione che è pubblicata su questo sito in SERVIZI

OGGETTO D'IMPOSTA (cioè su cosa si deve pagare):

L'imposta è dovuta sui seguenti beni immobili:
FABBRICATI Sono le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel Catasto edilizio urbano. 


 L'IMU è applicata per le abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale A1 - A8 e A9.

Per abitazione principale si intende: "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

AREE FABBRICABILI Sono le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici general'abitazione principale che per tale si intende: "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", che dal 2014 paga la TASI.li o attuativi.

TERRENI AGRICOLI Sono i terreni adibiti alla coltivazione, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e ad attività connesse (quelle dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli), nonché i terreni incolti.


BASE IMPONIBILE (cioè il valore degli immobili)

Il valore degli immobili si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
 FABBRICATI: il valore si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5%, per i nuovi coefficienti moltiplicatori di seguito riportati:

  •  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso cat. A/10) - C2 - C6 -C7
  •  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e categorie C/3 - C/4 - C/5
  •  80 per le categorie D/5
  •  80 per le categorie A/10
  •  60 per la categoria D (esclusi i fabbricati D/5) dal 1/1/2013 per 65
  •  55 per i fabbricati di categoria C/1

AREE FABBRICABILI il valore è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento del tributo.
TERRENI AGRICOLI il valore si ottiene moltiplicando il reddito dominicale del terreno, risultante in catasto, da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti:

  • 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
  • 135 per altri terreni agricoli

ATTENZIONE

Ai sensi della legge istitutiva dell'IMU e a differenza dell'ICI non è più assimilata all'abitazione principale quella concessa in USO GRATUITO a parenti. Pertanto l'aliquota è quella ordinaria del 7,8 per mille (per l'anno 2015), senza applicazione di alcuna detrazione.

CALCOLO IMU: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E102

MODULISTICA: https://comune.gorlaminore.va.it/menu/2490460/tributi

Come fare

Il versamento si effettua utilizzando il Modello F24, presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo di commissione, oppure avvalendosi dei servizi di home-banking

NOTE:

DICHIARAZIONE -

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, utilizzando il modello ministerialeo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

DICHIARAZIONE : https://comune.gorlaminore.va.it/servizi/servizio-dettaglio/2684106

Cosa serve

ALIQUOTE
L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
principale.

L'imposta dovuta sugli immobili censiti nel Gruppo catastale "D" (immobili produttivi) è  riservata allo stato la quota pari al 7,6 per mille.

 

Cosa si ottiene

I.m.u. Imposta municipale propria

Tempi e scadenze

Versamenti quando si paga l'imu

acconto                    16 giugno

saldo                        16 dicembre

unica soluzione      16 giugno

Costi

MODALITA' DI VERSAMENTO


Il codice Comune  da indicare nel modello F24 per il comune di Gorla Minore è E102

I codici Tributo da indicare nel modello F24 sono i seguenti:

3912 IMU - Abitazione principale e relative pertinenze (A1-A8-A9) - COMUNE

3914 IMU - Terreni agricoli - COMUNE

3916 IMU - Aree fabbricabili - COMUNE

3918 IMU - Altri fabbricati - COMUNE

3925 IMU - Gruppo D - Quota STATO

3930 IMU - Gruppo D - Quota COMUNE

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio IMU - Imposta municipale propria direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Gorla Minore, 56, Via Roma, Gorla Minore, Varese, Lombardia, 21055, Italia

Telefono: 0331607231
Telefono: 0331607234
Email: tributi@comune.gorlaminore.va.it

Pagina aggiornata il 02/05/2024