L'Imposta Municipale Propria (I.M.U) è stata istituita con l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011 "Salva Italia" o "Manovra Monti" convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) dal 1° gennaio 2012.
Dall'anno 2013, il D.L. 54 del 21 maggio 2013 ha modificato, per alcune fattispecie, l'applicazione dell'imposta rispetto al 2012.
Di seguito vengono fornite le informazioni riguardanti il nuovo tributo, rinviando per gli approfondimenti alla documentazione che è pubblicata su questo sito in SERVIZI
OGGETTO D'IMPOSTA (cioè su cosa si deve pagare):
L'imposta è dovuta sui seguenti beni immobili:
FABBRICATI Sono le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel Catasto edilizio urbano.
L'IMU è applicata per le abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale A1 - A8 e A9.
Per abitazione principale si intende: "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
AREE FABBRICABILI Sono le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici general'abitazione principale che per tale si intende: "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", che dal 2014 paga la TASI.li o attuativi.
TERRENI AGRICOLI Sono i terreni adibiti alla coltivazione, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e ad attività connesse (quelle dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli), nonché i terreni incolti.
BASE IMPONIBILE (cioè il valore degli immobili)
Il valore degli immobili si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
FABBRICATI: il valore si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5%, per i nuovi coefficienti moltiplicatori di seguito riportati:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso cat. A/10) - C2 - C6 -C7
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e categorie C/3 - C/4 - C/5
- 80 per le categorie D/5
- 80 per le categorie A/10
- 60 per la categoria D (esclusi i fabbricati D/5) dal 1/1/2013 per 65
- 55 per i fabbricati di categoria C/1
AREE FABBRICABILI il valore è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento del tributo.
TERRENI AGRICOLI il valore si ottiene moltiplicando il reddito dominicale del terreno, risultante in catasto, da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti:
- 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
- 135 per altri terreni agricoli
ATTENZIONE
Ai sensi della legge istitutiva dell'IMU e a differenza dell'ICI non è più assimilata all'abitazione principale quella concessa in USO GRATUITO a parenti. Pertanto l'aliquota è quella ordinaria del 7,8 per mille (per l'anno 2015), senza applicazione di alcuna detrazione.
CALCOLO IMU: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E102
MODULISTICA: https://comune.gorlaminore.va.it/menu/2490460/tributi