Il cavallo e il codice della strada

Polizia Locale, Suap e Notificazione

Descrizione

L’art. 115 del Codice della Strada attualmente in vigore, recita:

“1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

Anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali …”

Il medesimo articolo individua poi le sanzioni amministrative applicabili.

Appare evidente che i requisiti minimi per condurre i cavalli sulle strade siano tre: l’attitudine fisica, quella psichica e il compimento del quattordicesimo anno di età.

Le ragioni che sottendono al significato della norma sono date principalmente dalla necessità di salvaguardare la sicurezza, sia delle persone che guidano degli animali, sia dei terzi.

L’animale, si differenzia dal veicolo a motore poiché, oltre ad essere vivo, è munito di un proprio cervello ed è quindi in grado di prendere decisioni che possono comportare pericolo per l’incolumità delle persone: deve quindi essere guidato da una persona capace di imporgli il proprio volere e di ricondurlo all’ordine.

Consegue l’individuazione delle caratteristiche fondamentali, minime per poterlo fare. L’aver lasciato una triplice individuazione della qualità, in realtà restringe ancor più le possibilità di conduzione: un quattordicenne potrà pure condurre un cavallo attaccato al calesse, ma certamente non un attacco di sei cavalli, perché si riconoscerà sicuramente la sua incapacità fisica e psichica a farlo. Così come non gli si potrà dare un cavallo particolarmente bizzoso o anche pericoloso.

La norma non prevede la possibilità che il minore possa comunque condurre un animale in strada se in gruppo o accompagnato dai genitori o da persona qualificata.

La normativa del Codice della Strada riguarda le strade, definite all’art. 1 del medesimo Codice: “la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Il Codice, all’art. 2 classifica le strade secondo, dapprima, un principio generale: “1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce strada l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.

Vi sono poi le strade private, quelle che non hanno un pubblico interesse in quanto non transitate dalla collettività e che non portano a posti di interesse generalizzato: queste strade possono venir chiuse e mantenute a cura dei proprietari, i quali appunto possono interdire l’accesso ai terzi. Per questa tipologia di strade non si applica la normativa del Codice della Strada, perché proprietà privata.

Il Codice regolamenta anche la sosta degli animali, all’art. 60, “Salvo quanto disposto dall’art. 672 del Codice Penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi o legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni”.

Ufficio responsabile

Polizia Locale, Suap e Notificazione

Polizia Locale, 11, Via San Martino di Tours, Prospiano, Gorla Minore, Varese, Lombardia, 21055, Italia

Telefono: 0331607270
Telefono: 3355601223
Email: polizia.locale@comune.gorlaminore.va.it

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Pagina aggiornata il 26/02/2024