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10 giugno 2020
La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA https://www.arera.it/it/index.htm) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (l. 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.
Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”1 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”2, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.
1 Art. 1 comma 527 lettera f) legge 27/12/2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018).
2 Art. 1 comma 527 lettera c) legge 27/12/2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018).
Dopo una fase di consultazioni e confronti con gli stakeholders, il 31 ottobre 2019 ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:
Delibera 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
Delibera 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR).
Con procedura di gara espletata dalla Stazione Unica appaltante Provincia di Varese, a partire dall’anno 2019 e fino al 2026 la società affidataria del servizio RTI Econord-Agesp-ACS-AGAM Ambiente (http://www.econord.it/) svolgerà il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati per il Comune di Gorla Minore
TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
Comune di Gorla Minore - Ufficio Tributi (0331/607234-231) - e-mail: tributi@comune.gorlaminore.va.it
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LAVAGGIO STRADE
Econord - https://www.ecoinfo.it/
Per informazioni in merito al servizio di gestione della raccolta dei rifiuti potete rivolgervi all'Ufficio Ecologia del Comune
Telefono: 0331-607228
e-mail: ecologia@comune.gorlaminore.va.it
Piano Economico TARI 2022: le novità e conferme previste per la stesura
Da poco concluso l’iter di approvazione del PEF TARI 2021, basato sui criteri di determinazione dei costi imposti dall’ARERA, l’Autorità ha prontamente emanato le direttive per la stesura dei piani economico finanziari del prossimo quadriennio.
Con la delibera n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 l’ARERA, infatti, individua i nuovi principi in base ai quali procedere all’individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI per il quadriennio 2022/2025.
Anche se non è stato ancora fornito il modello xls da compilare, (quello che i Comuni devono utilizzare – nella versione aggiornata - come per gli anni passati) attraverso il quale sarà possibile concretamente procedere alla valorizzazione dei singoli costi, e nonostante le varie citazioni di rinvio a successivi provvedimenti per la definizione di alcuni fondamentali parametri di calcolo, la citata delibera fissa già alcuni importanti principi ispiratori del nuovo metodo tariffario rifiuti (di seguito MTR2).
Il nuovo metodo, nel confermare la struttura logica utilizzata anche nel precedente quadriennio sperimentale (ad eccezione dei conguagli anni precedenti non più necessari per la ora preventiva determinazione dei PEF) pone anche le basi per le importanti novità che di seguito vengono sintetizzate.
Periodo di validità del PEF
Il nuovo PEF, a differenza dei precedenti, dovrà essere compilato in riferimento all’intero quadriennio 2022/2025 preso a riferimento, con possibilità di revisione biennale.
L’Allegato alla delibera 363/2021 elenca la metodologia da utilizzare per procedere alla corretta individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario, specificando gli elementi su cui basare l’individuazione dei costi massimi ammissibili. Maggiori informazioni sulla corretta compilazione del documento finale verranno, ovviamente, fornite successivamente e unitamente al modello di stesura adottato; tuttavia, è già possibile affermare che resta la tradizionale impostazione di determinazione dei costi massimi partendo da quelli dell’anno a-2 opportunamente rivalutati, nonché viene confermato l’obbligo del rispetto del limite di crescita.
Nella stesura del nuovo PEF, i gestori saranno, pertanto, chiamati a strutturare (nei modi che non sono stati ancora indicati dall’Autorità) una pianificazione quadriennale dei costi, anziché annuale come finora fatto.
La nuova norma prevede, inoltre, una revisione biennale, mentre resta ammessa, ma in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata.
Criteri di determinazione del CTS e CTR
A differenza degli anni precedenti, ove le regole di compilazione dei PEF non hanno affrontato la determinazione dei costi di smaltimento e di trattamento e recupero dei rifiuti, lasciando la determinazione dei costi sostanzialmente alle logiche di mercato, nel nuovo metodo tariffario emerge l’importanza di calmierare tali voci di costi.
Dall’analisi condotta sui PEF 2020/2021 ricevuti, l’Autorità ha potuto constatare che gran parte delle situazioni di sforamento del limite di crescita tariffario è stata dovuta all’aumento ingiustificato delle voci di costo legate soprattutto allo smaltimento.
Nel nuovo metodo è stata, pertanto, prevista la predisposizione di uno specifico piano economico finanziario, monitorato dalla Regione o da altro organo appositamente da essa designato, attraverso il quale verranno poste le condizioni di individuazione dei costi massimi ammissibili per la determinazione delle tariffe di conferimento; tali tariffe saranno poi applicate alla quantità di rifiuti conferiti determinando complessivamente le voci di costo CTS e CTR che, ormai tradizionalmente, confluiranno nel PEF per la determinazione del gettito totale annuo della tassa rifiuti. Un Piano nel Piano, ove enti di ordine e competenza diversa monitorano settori particolari del ciclo dei rifiuti, con il comune obiettivo di uniformare i costi e limitare la crescita tariffaria.
Introduzione di nuove voci di costo legate all’applicazione del D.Lgs. 116/2020
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 al Codice Ambientale hanno indirettamente influenzato lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e, di conseguenza, la concreta applicazione della Tassa Rifiuti.
In particolare, la diversa classificazione dei rifiuti e la possibilità per i produttori di rifiuti di conferire i medesimi al di fuori della privativa comunale, potrebbero determinare, secondo il nuovo metodo tariffario, una variazione di costi, sia positiva che negativa, in grado di incidere sul rispetto del limite di crescita tariffario.
Per tale motivo il nuovo metodo MTR2 prevede l’introduzione di voci aggiuntive e di conseguenti parametri di adeguamento del valore di crescita tariffario applicabile da un anno all’altro, in grado di poter consentire ai gestori di assicurare il normale svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti senza pregiudicare il loro equilibrio economico-finanziario e nel rispetto dei limiti imposti dal nuovo metodo tariffario.
Obiettiva determinazione dei coefficienti di calcolo
Nel MTR-2, l’Autorità prevede criteri di maggiore obiettività nella determinazione dei coefficienti di calcolo applicabili per la determinazione delle singole voci di costo, quali ad esempio il fattore di sharing -b da applicare ai ricavi derivante dall’utilizzo dei rifiuti (art. 3, Allegato A, alla delibera n. 363/2021) o il coefficiente di produttività Xa con il quale viene determinato il limite di crescita tariffaria dall’anno a-1 all’anno a (art. 5, Allegato A, alla delibera n. 363/2021).
Si complicano, in altri termini, le variabili da utilizzare per l’individuazione della corretta entità del parametro da applicare, tenendo conto, non di soggettive considerazioni delle modalità di svolgimento del servizio come avveniva nel precedente metodo, ma piuttosto di precise formule matematiche e matrici mirate a creare griglie di valori oggettivamente applicabili in base alle caratteristiche del servizio erogato e, soprattutto, percepito dalla collettività.
Procedura per il completamento dei provvedimenti in caso di inerzia del gestore
Ultima novità di rilievo, in attesa delle linee operative concrete, è il rafforzamento del procedimento di inerzia nel caso in cui un gestore, opportunamente invitato a consegnare il PEF c.d. “grezzo”, non vi provveda entro i termini di legge.
Al fine di evitare l’interruzione del procedimento di stesura del PEF finale, l’art. 9 della delibera ribadisce e rafforza il meccanismo attraverso il quale l’ETC può comunque procedere con la stesura finale del PEF.
In particolare, la norma citata prevede che in caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario, ovvero al suo aggiornamento biennale, l’ETC provvede a diffidarlo, assegnando un termine utile per l’invio dei dati e degli atti necessari e dandone contestuale comunicazione all’Autorità.
Qualora l’inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l’assunzione, da parte dell’ETC, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all’utenza finale e adeguamenti degli stessi all’inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e l’ETC può comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un’ottica di tutela degli utenti.
Tali determinazioni hanno un’efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per l’ETC, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni.
Tutto ciò sintetizzato, occorre ora attendere la predisposizione dei documenti finali per procedere alla concreta stesura del nuovo PEF per il quadriennio 2022/2025, ricordando che ad oggi, salvo future deroghe o nuove disposizioni, il termine ultimo per la stesura del documento e correlata approvazione delle tariffe annuali è fissata al 31/12/2021.
Pagina aggiornata il 27/11/2024