L’IMU è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e versa quanto dovuto.
E’ a disposizione dei contribuenti il Calcolatore IMU al seguente link:
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E102
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2022.
Il calcolo del saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno deve essere fatto utilizzando le aliquote pubblicate nel sito del Dipartimento delle finanze del MEF, alla data del 28 ottobre 2023 di ciascun anno.
La nuova Imposta Municipale Propria – IMU è stata istituita con Legge n. 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2020.
La TASI dal 1° gennaio 2020 è abolita e viene incorporata nell’IMU .
Il 16 giugno 2023 scade il termine per il versamento della rata in acconto dell’IMU per l’annualità 2023 che è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e le detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
Il versamento a saldo scade il 18 dicembre 2023 per l’imposta dovuta per l’intero anno, con l’eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Tabella sintetica con le novità IMU
RIDUZIONE IMU IMMOBILI - RESIDENTI ALL'ESTERO
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Art. 1, comma 743, della Legge 234/2021
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La misura dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta al 37,5 per cento.
L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
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ESENZIONE IMU "IMMOBILI MERCE”
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Art. 1, comma 751, della L. 160/20219
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A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
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ABITAZIONE PRINCIPALE
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Art. 5-decies del DL 146/2021, conv. nella L. 215/2021
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La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale.
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Si ricorda, inoltre, che per entrambe le fattispecie non spetta alcuna riserva di gettito a favore dello Stato anche nella ipotesi di classamento in una delle categorie del gruppo catastale “D”.
Infine, per effetto della limitazione (dal 2014) della riserva di gettito a favore dello Stato, limitata ai fabbricati del gruppo catastale “D”, dall’anno d’imposta 2020 sono stati eliminati i seguenti codici tributo:
· 3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO
· 3917 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO
· 3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO
e per gli Enti Pubblici:
· 352E IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO
· 354E IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO
- 356E IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO