In tutti i casi in cui il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 fa riferimento all'utilizzo di un documento d'identità, questo documento può essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta d'identità, ai fini del riconoscimento dell'identità personale del titolare, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'arma, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato
Il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 definisce DOCUMENTO D'IDENTITA' la Carta d'Identità e ogni altro documento munito di fotografia, rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'Amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.
In tutti i casi in cui il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 fa riferimento all'utilizzo di un documento d'identità, questo documento può essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta d'identità, ai fini del riconoscimento dell'identità personale del titolare, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'arma, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato
Duplicati di documenti d'identità o riconoscimento a seguito di smarrimento:
Salvo i casi in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento di questi documenti è comprovato, da chi ne richiede il duplicato, mediante dichiarazione sostitutiva. Per ottenere il duplicato di una carta d'identità in corso di validità, la legge prevede l'obbligo della denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria