L'inoltro per via telematica sarà consentito ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Condizioni di ricevibilità della dichiarazione Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell' interessato, occorre che i moduli, a pena di irricevibilità, siano compilati nelle parti obbligatorie e sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare è obbligatorio, altresì, allegare all'istanza i documenti di riconoscimento di tutti coloro che trasferiscono la residenza.
I cittadini dell'Unione, entro i 45 giorni successivi alla richiesta di residenza, dovranno produrre i documenti previsti. L'iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti personali (passaporto) ed attestanti la regolarità del soggiorno (permesso di soggiorno o nulla osta nei casi previsti). Il comune destinatario entro due giorni lavorativi dalla presentazione delle istanze provvederà alla registrazione della dichiarazione stessa, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione o ricezione.
L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata (SILENZIO- ASSENSO). Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. In caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente.