In tutti i casi occorre presentare:
- il modello di iscrizione/variazione anagrafica, compilato in ogni sua parte;
- documento d’identità di tutti i soggetti;
- firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza (per chi non è presente allo sportello, occorre allegare copia di un documento d’identità);
- regolare titolo di occupazione dell’alloggio (rogito notarile, compromesso di acquisto, contratto di locazione, di comodato, usufrutto) o dichiarazione sostitutiva a firma del soggetto dichiarante/proprietario dell’immobile sulla regolarità dell’alloggio;
- patenti di guida;
- identificativi delle targhe dei veicoli di proprietà registrati (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori);
- documentazione specifica per cittadini comunitari o extra-comunitari (vedi le sezioni specifiche).
-
- Agli effetti anagrafici, persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune costituiscono una famiglia anagrafica, la quale può essere costituita anche da una sola persona.
- I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche devono chiarire se nell’abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse.
- Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti “nuclei familiari”) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli (es. badante coabitante con la famiglia della persona assistita).
- La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.
PER GLI STRANIERI COMUNITARI
I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del paese estero).
Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana nel paese di provenienza.
Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale. Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:
- lavoratori subordinati o autonomi;
- studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e con la titolarità di un’assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.
- soggetti che, pur non essendo lavoratori o studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (pari almeno all’importo dell’assegno sociale) e sono titolari di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;
- un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione già residente.
PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI
Prima iscrizione anagrafica - Provenienza dall'estero
È necessaria l’esibizione dei seguenti documenti:
- passaporto
- permesso di soggiorno o, in attesa del rilascio:
a) lavoro subordinato
- contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- ricevuta dell’ufficio postale, che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico.
b) motivi familiari
- visto d’ingresso;
- ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della
- richiesta di permesso di soggiorno;
- fotocopia nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico.
Prima iscrizione anagrafica con rinnovo permesso di soggiorno:
- passaporto;
- fotocopia permesso di soggiorno scaduto e ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, che deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla scadenza dello stesso.
Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. In caso contrario, si aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.